L’Agenzia delle Entrate ha da poco emanato le linee guida che spiegano come usufruire del Superbonus 110%.
Questa misura è stata inclusa nel Decreto Rilancio, e prevede un’aliquota di detrazione del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, riguardanti specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e d’infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è stata confermata la possibilità di richiedere lo sconto in fattura alle ditte che eseguono i lavori o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante agli istituti di credito.
Le due possibilità appena menzionate si applicano anche per due fattispecie d’interventi non strettamente legati al Superbonus, come:
- recupero del patrimonio edilizio;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate).
In cosa consiste il Superbonus
Il Superbonus consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è usufruibile da coloro che eseguono interventi di efficientamento energetico per gli edifici esistenti o di riduzione del rischio sismico degli stessi.
Le spese devono riguardare gli interventi sulle parti comuni degli edifici e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e facenti parte di edifici plurifamiliari.
In particolare, l’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che le detrazioni fiscali più consistenti vadano riconosciute alle spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi considerati “trainanti”. In questa categoria, ricadono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare inclusa in edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati e/o la fornitura di acqua calda sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari incluse in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Esistono anche altri interventi inclusi nel Superbonus, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno una delle fattispecie trainanti precedentemente elencate. Tali interventi riguardano:
- lavori di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Chi può usufruire del Superbonus
Per usufruire del Superbonus, bisogna rientrare in precisi requisiti o effettuare interventi mirati, come:
- promuovere interventi su condomìni;
- commissionare gli interventi nelle vesti di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
- promuovere gli interventi nelle vesti di uno degli IACP (Istituti autonomi case popolari) o nelle vesti di enti similari che rispondo alla legge europea in materia di “house providing”; in particolare, la detrazione è usufruibile per gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- fare parte di cooperative di abitazione a proprietà indivisa, laddove gli immobili destinatari degli interventi siano posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci;
- fare parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali o regionali;
- essere membri di associazioni o società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati agli immobili o agli spogliatoi.
Il Superbonus non è usufruibile da chi promuove interventi su unità immobiliari residenziali appartenenti
alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Controlli e sanzioni
Uno degli aspetti più importanti da tenere a mente quando si vuole usufruire del Superbonus è la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi oggetto delle agevolazioni. I paletti burocratici sono molto precisi e prevedono la coesistenza di due documenti fondamentali, come:
- il visto di conformità che attesta la presenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione d’imposta; tale documento viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF).
- l’asseverazione tecnica riguardante gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, rilasciata rispettivamente da tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e da professionisti incaricati alla progettazione strutturale, alla direzione dei lavori delle strutture e al collaudo statico.
Il committente finale dovrà acquisire inoltre un’attestazione che dimostri la congruità delle spese sostenute al di là delle opzioni d’intervento scelte, che ricadono nel Superbonus. Solo con una valida attestazione il contribuente potrà usufruire dello sconto in fattura o della possibilità di cedere il credito d’imposta previsto nella detrazione.
Se vuoi usufruire delle detrazioni, aspettati di ricevere verifiche mirate da parte dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sia attraverso controlli documentali, sia per mezzo di sopralluoghi.
In caso di attestazioni false o asseverazioni infedeli, oltre alle eventuali conseguenze penali, i soggetti responsabili di tali atti si vedranno contestare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione. Per evitare rischi, i tecnici dovranno stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, con un massimale non inferiore a 500.000 euro.
Le conseguenze relative alle attestazioni infedeli ricadranno anche sul committente, il quale subirà la decadenza dei benefici richiesti. In aggiunta, le sanzioni sopra menzionate si applicheranno sia al contribuente sia ai fornitori, qualora venga riscontrato il “concorso in violazione”.
Tra paletti burocratici, tecnici autorizzati e certificazioni, l’ottenimento del Superbonus sembra tutt’altro che semplice, vero?
In effetti, se ci si muove in autonomia, trovare tecnici e professionisti qualificati e affidabili richiede un enorme dispendio di tempo e di energie. Tuttavia, la situazione può diventare molto più semplice se ci si affida a professionisti qualificati.
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